Diritto di seguito

Il “diritto di seguito” è stato introdotto a partire dal 9 aprile 2006 L. 633/41 artt. 144 e segg., modificata dal D.Lgs. 118/2006 che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE.
Esso, è il diritto dell’autore (o dei suoi eredi) a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere d’arte visiva o di manoscritti.
La società SIAE (www.siae.it), per legge, incassa il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti (anche quelli non associati alla Società) e riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle Società d’Autori estere nei cui paesi è stato introdotto il diritto di seguito.
Consigliamo vivamente gli artisti di tutelare le loro creazioni, inscrivendosi alla SIAE

Quali sono le opere d’arte interessate dal diritto di seguito?

Le opere d’arte interessate dal diritto di seguito sono le creazioni originali dell’artista, come quadri, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.
Questa legge consente agli artisti (ed ai loro eredi) di “seguire” nel tempo la vendita delle opere riconducibili all’artista  e beneficiare dell’incremento del loro valore.

Le vendite interessate dal diritto di seguito sono quelle:

  •  successive alla prima cessione da parte dell’autore stesso
  • con la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario
  • con prezzi – al netto dell’imposta – pari o superiori a € 3.000,00.

N.B. Nel caso di cessione tra privati, e nel caso in cui il venditore professionista abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00, il diritto di seguito non si applica.
Clicca QUI per le linee guida della SIAE per agevolarvi negli adempimenti per il pagamento del diritto di seguito.

Per dichiarare la vendita e versare il diritto di seguito puoi iscriverti online al Portale dedicato al Diritto di Seguito.
Per iscriverti al portale scarica l’Accordo di Esazione Telematica del Diritto di Seguito ed invialo, compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, tramite raccomandata A/R a:

SIAE Direzione Generale

Sezione OLAF – Diritto di Seguito 

Via della Letteratura, 30

00144 ROMA

Riceverai via e-mail l’esito della tua richiesta e le credenziali di accesso. 
In alternativa all’iscrizione al Portale, puoi compilare questo modulo ed inviarlo a:
SIAE Direzione Generale  Sezione OLAF – Diritto di seguito  Via della Letteratura, 30 00144 ROMA
Riceverai via e-mail le indicazioni sull’importo da corrispondere e sulle modalità di pagamento.

Per il calcolo del compenso, sulla base del prezzo di vendita al netto dell’imposta si applicano le seguenti percentuali (dal 21 marzo 2008):
4% tra € 3.000,00 e 50.000,00
3% tra € 50.000,01 e € 200.000,00
1% tra € 200.000,01 e € 350.000,00
0,5% tra € 50.000,01 e € 200.000,00
0,25% oltre € 500.000,00

Contatti utili

Sezione OLAF – Diritto di seguito Tel: 06/59902998 – 06/59903017E-mail: [email protected]